REGIONE SICILIANA: COMMISSARIO IMPUGNA LA PROROGA DEI CONTRATTI CO.CO.CO.

Regione Siciliana. Il commissario dello Stato, Carmelo Aronica, ha impugnato il primo comma dell’art.1 della legge sulla proroga dei contratti dei lavoratori precari della Regione siciliana. Il ddl è stato approvato dall’Ars lo scorso 29 dicembre. La norma, secondo Aronica, estende illegittimamente la proroga anche ai lavoratori co.co.co. A detta del commissario la norma “nell’autorizzare la proroga dei contratti di lavoro alla data del 30 novembre 2012 non limita la stessa, in difformità dall’art.1, comma 400 della legge 24 dicembre 2012 n.228, ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ma la estende, con il riferimento all’art.5, comma 1 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26, ai rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato”. Aronica rileva, infatti, che il personale citato nella norma impugnata “è costituito oltre che da 44 unità di personale a tempo determinato di tipo subordinato anche da 46 unità di personale co.co.co come da chiarimenti forniti dall’amministrazione regionale in occasione dell’esame del disegno di legge Proroga di interventi per l’esercizio finanziario 2011. Misure di stabilizzazione di rapporti di lavoro a tempo determinato” approvato dall’Ars il 29 dicembre del 2010.

Inoltre Il commissario dello stato sottolinea che “la tipologia di rapporto di lavoro ammette in via eccezionale l’eventuale proroga al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico”. Mentre il legislatore con la norma “non distingue fra i rapporti di lavoro subordinato ed autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa e subordina la proroga dei contratti alla preventiva ‘verifica da parte dei dirigenti generali dell’amministrazione regionale della imprescindibile esigenza del fabbisogno di risorse umane'”, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale in merito al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, sottoposti a regime privatistico che rientra ineludibilmente nella competenza esclusiva del legislatore statale. Sempre, secondo Aronica: “la possibilità di proroga per i cennati contratti di lavoro non subordinata al completamento del progetto per ritardi non imputabili al collaboratore, assimila gli stessi a quelli di lavoro subordinati, contribuendo, peraltro, ad alimentare aspettative di stabilizzazioni e consolidamento del rapporto di lavoro”.

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