la Cassazione nelle motivazioni al provvedimento del 9 marzo scorso con il quale i giudici supremi hanno annullato la sentenza d’appello di condanna a sette anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa del senatore, disponendo il rinvio, così scrive: Il senatore Marcello Dell’Utri è stato mediatore dell’accordo protettivo per il quale Berlusconi pagò alla mafia cospicue somme per la sua sicurezza e quella dei suoi familiari.
Il principale motivo dell’annullamento starebbe nell’assenza di prove sufficienti circa il concorso esterno di Marcello Dell’Utri, a favore di Cosa Nostra, per gli anni che vanno dal 1977 al 1982. Il processo di secondo grado dovrà ora essere rifatto a Palermo davanti ad altri giudici.
Spiegano i supremi giudici, Berlusconi pagò come vittima – nella sentenza 15727 di 146 pagine – che in maniera “corretta” sono state valutate, dai giudici della Corte d’Appello di Palermo, le “convergenti dichiarazioni” di più collaboratori sul tema «dell’assunzione, per il tramite di Dell’Utri, di Mangano ad Arcore, come la risultante di convergenti interessi di Berlusconi e di Cosa Nostra”. Provata anche la «non gratuità dell’accordo protettivo»: i giudici scrivono che in «posizione di vittima”, l’ex premier Silvio Berlusconi, all’epoca «imprenditore» pagò “cospicue somme” in favore di Cosa Nostra in cambio “dell’accordo protettivo» contro il rischio di sequestri ai suoi danni e dei suoi familiari. Per quanto riguarda l’assunzione del mafioso stalliere Mangano alla villa di Arcore, ad avviso della Suprema Corte, il dato di fatto «indipendentemente dalle ricostruzioni dei cosiddetti pentiti, è stato congruamente delineato dai giudici di merito come indicativo, senza possibilità di valide alternative, di un accordo di natura protettiva e collaborativa raggiunto da Berlusconi con la mafia per il tramite di Dell’Utri che, di quella assunzione, è stato l’artefice grazie anche all’impegno specifico profuso da Cinà”.
Motivando il rinvio, i giudici scrivono che deve essere provato il concorso esterno di Marcello Dell’Utri, a favore di Cosa Nostra, per gli anni che vanno dal 1977 al 1982, periodo durante il quale Dell’Utri – scrive la Cassazione nelle motivazione della sentenza 15727 – non lavorò più per Berlusconi ma venne assunto “alle dipendenze di imprenditore diverso e autonomo, il Rapisarda”. Spiega la Cassazione che per il periodo 1977-1982, nel verdetto della Corte d’Appello, esiste “un totale vuoto argomentativo per quanto concerne la possibile incidenza di tale allontanamento sulla permanenza del reato già commesso”. È questo il motivo fondamentale in base al quale la Cassazione ha annullato con rinvio la condanna a sette anni per concorso esterno in associazione mafiosa inflitta a Dell’Utri in Appello.
Quindi per quanto riguarda l’appello “bis” del processo per concorso esterno che la Corte d’Appello di Palermo dovrà rifare nei confronti del senatore Dell’Utri, potrebbe non cadere in prescrizione. Secondo la Cassazione, infatti, si potrebbe applicare “il regime della prescrizione antecedente alla riforma del 2005 che valorizza il reato continuato». Così i termini della prescrizione cambierebbero “in pejus” per Dell’Utri e la prescrizione non cadrebbe nel 2014.
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