MODELLO 730 AMICO O NEMICO

Modello 730. Come ogni anno oltre il Santo Natale e le feste comandate arriva anche lui il mod.730. Esso puo essere infingardo se si usa male commettendo degli errori ma il piu delle volte e’ un amico perche’ ti permette di riavere indietro in breve tempo le somme che hai pagato in piu’ durante l’anno precedente, ma non perche’ il datore di lavoro abbia sbagliato a fare i conti ma in virtu’ di quelle detrazioni che si possono apportare in sede di stesura del mod.730. Volendo entrare nello specifico del modello e sapere chi puo utilizzarlo e cosa potere detrarre elenchiamo:

Chi puo utilizzare il mod.730?

  • redditi di lavoro dipendente
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio, i redditi percepiti dai co.co.co e dai lavoratori a progetto)
  • redditi dei terreni e dei fabbricati
  • redditi di capitale
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio, i redditi derivanti dallo sfruttamento economico di opere dell’ingegno)
  • alcuni dei redditi diversi (per esempio, i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi e dai legatari).

Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Utilizzare il modello 730 presenta alcuni vantaggi:

  • è semplice da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli
  • il contribuente non deve trasmetterlo personalmente all’Agenzia delle Entrate perché a questo adempimento ci pensano, a seconda dei casi, il datore di lavoro o l’ente pensionistico o l’intermediario abilitato (Caf e iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro)
  • il rimborso dell’imposta arriva direttamente in busta paga (luglio) o con la rata della pensione (agosto o settembre)
  • se dall’elaborazione del 730 emerge un saldo a debito, invece, le somme vengono trattenute direttamente in busta paga (luglio) o dalla pensione (agosto o settembre).

Se lo stipendio o la pensione sono insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,40%), viene trattenuta dalle competenze dei mesi successivi.

Il contribuente può anche chiedere di rateizzare in più mesi le trattenute, indicandolo nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Nel quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2012 che danno diritto a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito.

Cos’è la detrazione

Alcune spese, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per l’istruzione o per gli interessi sul mutuo dell’abitazione, possono

essere utilizzate per diminuire l’imposta da pagare. In questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni varia a seconda

del tipo di spesa (19 per cento per le spese sanitarie, 36 o 50 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.). In caso di incapienza,

cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere

rimborsata. Esiste un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V di questo quadro), per le quali, in alcuni casi, si può

avere il rimborso.

Cos’è la deduzione

Una serie di spese, come per esempio i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari o le erogazioni liberali in favore degli

enti non profit, può ridurre il reddito complessivo su cui calcolare l’imposta dovuta. In questo caso si parla di deduzioni.

In entrambi i casi, chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto d’imposta) calcola l’importo della detrazione o della deduzione

e lo indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730/3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte.

Spese sostenute per familiari a carico

Alcuni oneri e spese (ad esempio le spese sanitarie, i premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria

e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse

delle persone fiscalmente a carico (v. le istruzioni del paragrafo 6). In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se

non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto (nel prospetto “Familiari

a carico” sono indicati il codice fiscale del familiare e il numero dei mesi a carico, ma la percentuale di detrazione è pari a zero). Il documento

che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono

essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute. Se i genitori intendono ripartire le spese in misura

diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi

è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.

Per i contributi e i premi versati alle forme pensionistiche complementari e individuali e ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale

versati nell’interesse delle persone fiscalmente a carico, la deduzione spetta per la sola parte da questi ultimi non dedotta.

Spese sostenute per familiari non a carico

Le spese sanitarie sostenute nell’interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione

alla spesa sanitaria pubblica (ticket), danno diritto alla detrazione per la parte che non trova capienza nell’imposta dovuta dal familiare

non a carico (v. istruzioni del rigo E2).

Spese sostenute dagli eredi

Gli eredi hanno diritto alla detrazione d’imposta (oppure alla deduzione dal proprio reddito complessivo) per le spese sanitarie sostenute

per il defunto dopo il decesso.

Oneri sostenuti dalle società semplici

I soci di società semplici hanno diritto di fruire, in misura proporzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 5 del TUIR, della corrispondente

detrazione di imposta (oppure della deduzione dal proprio reddito complessivo) per alcuni oneri sostenuti dalla società. Questi sono specificati

in Appendice alla voce “Oneri sostenuti dalle società semplici” e vanno indicati nei corrispondenti righi del quadro E.

Questo quadro comprende sei sezioni e in particolare:

Sezione I: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);

Sezione II: spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);

Sezione III A: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 36, 41 o 50 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Sezione III B: dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 o 50 per cento;

Sezione IV: spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);

Sezione V: dati per fruire delle detrazioni d’imposta per canoni di locazione;

Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d’imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

SEZIONE I – Spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento

In questa sezione vanno indicate le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento.

Nella tabella che segue, con riferimento a ciascuna spesa, è indicato il rigo dove riportare l’importo pagato e il codice attribuito; questo

coincide con quello indicato nelle annotazioni del CUD se il datore di lavoro ha considerato la relativa spesa nel calcolo delle ritenute. In

questo caso la spesa deve essere comunque indicata nel relativo rigo per poter fruire della detrazione spettante

 Righi da E7 a E11 – Interessi passivi

In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione pagati nel 2012 per i mutui,

a prescindere dalla scadenza della rata.

In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi

passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.

Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per

l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di

“onere rimborsato”.

Non danno diritto alla detrazione gli interessi derivanti da:

mutui stipulati nel 1991 o nel 1992 per motivi diversi dall’acquisto della propria abitazione (ad esempio per la ristrutturazione);

mutui stipulati a partire dal 1993 per motivi diversi dall’acquisto dell’abitazione principale (ad esempio per l’acquisto di una residenza

secondaria). Sono esclusi da questa limitazione i mutui stipulati nel 1997 per ristrutturare gli immobili e i mutui ipotecari stipulati a partire

dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale.

Non danno comunque diritto alla detrazione gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie, di cessione di stipendio e, in

generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a contratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su

immobili.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile, possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte

del mutuo che copre questo costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all’acquisto. Per determinare la parte

di interessi da detrarre può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati

capitale dato in mutuo

Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi

Chiaramente l’elencazione e’ solo a grandi linee saremmo dovuto diventare troppo tecnici col pericolo di diventare noiosi e poco seguiti.

Il modello 730 può essere presentato entro il 30 aprile al proprio datore di lavoro o ente pensionistico (per il 2013 la scadenza è prorogata al 16 maggio) oppure entro il 31 maggio a un Caf o a un intermediario abilitato.

Entro il 31 maggio il datore di lavoro o ente pensionistico deve consegnare al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rimborsi che saranno effettuati (per il 2013 la scadenza è prorogata al 14 giugno).

Il Caf o il professionista abilitato deve consegnare entro il 15 giugno al contribuente cui ha prestato assistenza una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati dal contribuente.

Giovanni Pellegrino

Commenta per primo

Lascia un commento

L'indirizzo email non sarà pubblicato.


*